Art. 2
In vigore dal 13 set 2004
Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India, sono riscossi in via definitiva come indicato di seguito.
Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
Storico versioni
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