Art. 2
In vigore dal 13 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).
(3) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1).
(4) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).
(5) GU C 364 del 20.12.2001, pag. 5.
(6) GU C 364 del 20.12.2001, pag. 8.
(7) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45.
(8) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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