Art. 1
In vigore dal 10 set 2004
Si ritiene che le catture di rombo giallo nelle acque delle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2004.
La pesca del rombo giallo nelle acque delle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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