Art. 2

In vigore dal 10 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2). (2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (3)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).
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