Art. 2
In vigore dal 8 set 2004
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all' del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.
Storico versioni
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