Art. 2

In vigore dal 6 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0707 00 05 052 89,6 999 89,6 0709 90 70 052 78,8 999 78,8 0805 50 10 388 48,5 524 49,2 528 50,2 999 49,3 0806 10 10 052 86,5 624 157,3 999 121,9 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 77,9 400 104,6 508 71,0 512 80,2 528 93,3 804 57,4 999 80,7 0808 20 50 052 107,2 388 100,6 999 103,9 0809 30 10, 0809 30 90 052 114,3 999 114,3 0809 40 05 052 95,0 066 72,8 093 31,7 094 24,1 624 142,5 999 73,2 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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