Art. 4

In vigore dal 1 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e la Nuova Zelanda. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8). ALLEGATO I Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001: Ministry of Agriculture and Forestry NZFSA (New Zealand Food Safety Authority) 68-86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 463 25 00 Fax (64-4) 463 26 75 E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001: NZSFA (New Zealand Food Safety Authority) 68-86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 463 25 00 Fax (64-4) 463 26 75 E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz ALLEGATO II Modello di certificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001
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