Art. 10
In vigore dal 30 ago 2004
A titolo transitorio i dazi all’importazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento servono da base per il calcolo della riduzione del dazio all’importazione di cui all’, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 862/91, all’ del regolamento (CE) n. 2184/96 ed all’ del regolamento (CE) n. 638/2003.
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