Art. 1

In vigore dal 30 ago 2004
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1546 | Portale Normativo