Art. 1
In vigore dal 25 ago 2004
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.
La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1508:oj#art-1