Art. 3
In vigore dal 24 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro delle Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Designazione della merce
Classificazione codice NC
Motivazione
(1)
(2)
(3)
Capo di maglieria in tinta unita di fibre sintetiche (100 % poliestere), senza maniche, che copre la parte superiore del corpo. Presenta una scollatura a V, un’apertura completa sul davanti, una chiusura del lato sinistro sul destro mediante bottoni a pressione, ha lunghi giromanica e non ha né tasche né fodera.
Ha due strisce riflettenti incollate orizzontalmente su tutta la circonferenza.
(Gilè).
(Cfr. la fotografia n. 634) (1)
6110 30 91
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 e) della sezione XI, delle note 1 e 9 del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 91.
Questo capo presenta le caratteristiche oggettive di un gilè. Cfr. le note esplicative del SA e della NC relative alla voce 6110.
(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1559:oj#art-3