Art. 2

In vigore dal 24 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004. Per la Commissione Jörgen HOLMQUIST Direttore generale della Pesca (1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). (2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1501 | Portale Normativo