Art. 1
In vigore dal 24 ago 2004
1. L’utilizzo per la trasformazione delle uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19, effettuata tra il 16 aprile e il 5 maggio 2003 e decisa dalle autorità belghe in seguito all’applicazione della decisione 2003/289/CE, è considerata un provvedimento eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. A titolo della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione pari a
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0,097 EUR/uovo da cova, linea genetica «pollo da carne», per un numero totale massimo di 5 372 000 unità;
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0,081 EUR/uovo da cova, linea genetica «da deposizione», per un numero totale massimo di 314 000 unità;
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0,265 EUR/uovo da cova, linea genetica «riproduttori», per un numero totale massimo di 99 000 unità.
Storico versioni
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