Art. 1
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 633/2004 è così modificato:
In vigore dal 24 ago 2004
1)
Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
a)
fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
b)
respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;
c)
sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
Le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.»
2)
È inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1498:oj#art-1