Art. 1

In vigore dal 23 ago 2004
Si ritiene che le catture di argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004. La pesca dell’argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1494:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo