Art. 2
In vigore dal 20 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).
(2) GU C 228 del 24.9.2003, pag. 5 (Pimiento Riojano).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
SPAGNA
Pimiento Riojano (IGP)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1485:oj#art-2