Art. 2
In vigore dal 19 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).
(2) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 746/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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