Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2). (2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11). ALLEGATO Zucchero preferenziale ACP — INDIA Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2004/2005 Paesi Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9-13.8.2004 Limite Barbados 100 Belize 100 Congo 100 Figi 100 Guiana 100 India 0 Raggiunto Costa d'Avorio 100 Giamaica 100 Kenya 100 Madagascar 100 Malawi 100 Maurizio 100 S. Cristoforo e Nevis 100 Swaziland 94,3308 Raggiunto Tanzania 100 Trinidad e Tobago 100 Zambia 100 Zimbabwe 0 Raggiunto Zucchero preferenziale speciale Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2004/2005 Paesi Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9-13.8.2004 Limite India 100 ACP 100 Zucchero concessioni CXL Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2004/2005 Paesi Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9-13.8.2004 Limite Brasile 0 Raggiunto Cuba 100 Altri paesi terzi 0 Raggiunto
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1477 | Portale Normativo