Art. 4

In vigore dal 17 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15). ALLEGATO N. di registrazione dell'additivo Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo Additivo (Denominazione commerciale) Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione mg di principio attivo/kg di alimento completo Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose «E 766 Intervet International bv Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) Composizione dell’additivo Salinomicina sodica ≥ 120 g/kg Biossido di silicio 10-100 g/kg Carbonato di calcio 350-700 g/kg Principio attivo Salinomicina sodica, C42H69O11Na, Numero CAS: 53003-10-4, sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di Streptomyces albus (DSM 12217) Impurezze associate: < 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica < 40 mg di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica Polli da ingrasso — 60 70 Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Indicare nelle istruzioni d’uso: “Pericoloso per gli equidi e i tacchini” “Alimento contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato” 21 agosto 2014»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1463:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo