Art. 4
In vigore dal 17 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
ALLEGATO
N. di registrazione dell'additivo
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo
Additivo (Denominazione commerciale)
Composizione, formula chimica, descrizione
Specie animale o categoria di animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizzazione
mg di principio attivo/kg di alimento completo
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
«E 766
Intervet International bv
Salinomicina sodica 120 g/kg
(Sacox 120 microGranulate)
Composizione dell’additivo
Salinomicina sodica ≥ 120 g/kg
Biossido di silicio 10-100 g/kg
Carbonato di calcio 350-700 g/kg
Principio attivo
Salinomicina sodica,
C42H69O11Na,
Numero CAS: 53003-10-4,
sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di Streptomyces albus (DSM 12217)
Impurezze associate:
< 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica
< 40 mg di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica
Polli da ingrasso
—
60
70
Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione
Indicare nelle istruzioni d’uso:
“Pericoloso per gli equidi e i tacchini”
“Alimento contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato”
21 agosto 2014»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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