Art. 1

In vigore dal 17 ago 2004
In deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, e per l’esercizio che si conclude il 15 ottobre 2004: 1) il limite della riserva totale di cui al primo comma del paragrafo 1 è aumentato a 45 milioni di EUR; 2) l’importo di cui al secondo comma del paragrafo 3 è aumentato a 35 milioni di EUR.
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