Art. 2
In vigore dal 16 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2004.
Esso si applica dal 18 al 31 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 16 agosto 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
(EUR/100 pezzi)
Periodo: dal 18 all 31 agosto 2004
Prezzi comunitari alla produzione
Garofani a fiore singolo
(standard)
Garofani a fiore multiplo
(spray)
Rose a fiore grande
Rose a fiore piccolo
13,42
10,04
16,33
8,42
Prezzi comunitari all'importazione
Garofani a fiore singolo
(standard)
Garofani a fiore multiplo
(spray)
Rose a fiore grande
Rose a fiore piccolo
Israele
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Marocco
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Cipro
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Giordania
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Cisgiordania e Striscia di Gaza
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Storico versioni
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