Art. 2
In vigore dal 13 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
(3) GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 103).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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