Art. 1
In vigore dal 10 ago 2004
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 agosto 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all', lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di settembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per 2 605,450 t.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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