Art. 2
In vigore dal 9 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).
ALLEGATO
«A. Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico
(articolo 4 del presente regolamento)
Aleatico N
Ασύρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc B
Brachetto N
Clairette B
Colombard B
Csaba gyöngye B
Cserszegi fűszeres B
Freisa N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Girò N
Γλυκερίθρα (Glykerythra)
Huxelrebe
Irsai Olivér B
Macabeu B
Tutte le malvasie
Mauzac blanc e rosé
Monica N
Μοσχοφίλερο (Moschofilero)
Müller-Thurgau B
Tutti i moscati
Nektár
Pálava B
Parellada B
Perle B
Piquepoul B
Poulsard
Prosecco
Ροδίτης (Roditis)
Scheurebe
Torbato
Zefír B»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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