Art. 2

In vigore dal 9 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9). ALLEGATO «A.   Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico (articolo 4 del presente regolamento) Aleatico N Ασύρτικο (Assyrtiko) Bourboulenc B Brachetto N Clairette B Colombard B Csaba gyöngye B Cserszegi fűszeres B Freisa N Gamay N Gewürztraminer Rs Girò N Γλυκερίθρα (Glykerythra) Huxelrebe Irsai Olivér B Macabeu B Tutte le malvasie Mauzac blanc e rosé Monica N Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Müller-Thurgau B Tutti i moscati Nektár Pálava B Parellada B Perle B Piquepoul B Poulsard Prosecco Ροδίτης (Roditis) Scheurebe Torbato Zefír B»
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