Art. 2
In vigore dal 6 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione 2003.
(2) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).
(3) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 7.
ALLEGATO
Quantitativi di banane disponibili per contingente tariffario e per categoria di operatori nel quarto trimestre del 2004
(in tonnellate, peso netto)
Contingenti tariffari
Categoria di operatori
Quantitativo
A/B
Tradizionali
590 229,525
Non tradizionali
95 204,274
C
Tradizionali
116 157,069
Non tradizionali
14 171,526
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1424:oj#art-2