Art. 2
In vigore dal 3 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32.
(2) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione (GU L 207 del 10.6.2004, pag. 10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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