Art. 2

In vigore dal 3 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32. (2)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione (GU L 207 del 10.6.2004, pag. 10).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1412 | Portale Normativo