Art. 2

In vigore dal 2 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 160 del 26.6.1999, p. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commisione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1405:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo