Art. 2
In vigore dal 2 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, p. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commisione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).
Storico versioni
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