Art. 2

In vigore dal 30 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, le 30 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 3).
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