Art. 2
In vigore dal 30 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1841/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 58).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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