Art. 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 30 lug 2004
«Articolo 3 Le schede aziendali, presentate secondo la forma richiesta dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77, vengono trasmesse dall'organo di collegamento alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono. Tuttavia, per l'esercizio contabile 2003, dette schede verranno trasmesse alla Commissione al più tardi quattordici mesi dopo la fine di detto esercizio contabile. Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione quando l'organo di collegamento, previo inserimento dei dati nel sistema di trasmissione e di controllo dei dati della Commissione e successiva esecuzione dei controlli informatici, confermi che i dati sono pronti per essere caricati nella banca dati della Commissione.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1388 — Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente: | Portale Normativo