Art. 2

In vigore dal 29 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21). (2)  GU L 313 del 16.11.2001, pag. 24. (3)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 31.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1417 | Portale Normativo