Art. 2

In vigore dal 29 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16. ALLEGATO RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 LUGLIO 2004 Codice prodotto Destinazione Unità di misura Importo delle restituzioni 1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 39,65 (1) 1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 39,65 (1) 1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 39,65 (1) 1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 39,65 (1) 1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto 0,4310 1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 43,10 1701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 43,10 1701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 43,10 1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto 0,4310 NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo: S00 : tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29). (1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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