Art. 2
In vigore dal 26 lug 2004
L'Elancoban, additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», figurante nell'allegato del presente regolamento, può essere utilizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1356:oj#art-2