Art. 1
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 26 lug 2004
«Articolo 4
1. In deroga alle disposizioni degli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a
a)
materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità;
b)
materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e delle Nazioni Unite;
c)
attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento;
d)
operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana, incluso il materiale destinato a tali operazioni.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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