Art. 2
In vigore dal 23 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).
ALLEGATO I. A
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4590
1,0000
09.4599
1,0000
09.4591
—
09.4592
1,0000
09.4593
—
09.4594
1,0000
09.4595
0,0077
09.4596
1,0000
ALLEGATO I. B
5. Prodotti originari della Romania
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4758
0,3598
6. Prodotti originari della Bulgaria
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4660
1,0000
09.4675
—
ALLEGATO I. C
Prodotti originari dei paesi ACP
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4026
—
09.4027
—
ALLEGATO I. D
Prodotti originari della Turchia
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4101
—
ALLEGATO I. E
Prodotti originari delľAfrica del Sud
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4151
1,0000
ALLEGATO I. F
Prodotti originari della Svizzera
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4155
1,0000
09.4156
1,0000
ALLEGATO I. G
Prodotti originari della Giordania
Numero di contingente
Coefficiente di atribuzione
09.4159
—
ALLEGATO I. H
Prodotti originari della Norvegia
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4781
1,0000
09.4782
0,9517
Storico versioni
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