Art. 1
In vigore dal 22 lug 2004
Le modifiche che figurano nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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