Art. 2
In vigore dal 22 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2004 (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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