Art. 1

In vigore dal 20 lug 2004
Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di luglio 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta entro il limite del 9,1670 % del quantitativo richiesto.
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