Art. 2
In vigore dal 20 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).
(2) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
N. CE
Additivo
Formula chimica, descrizione
Specie o categoria animale
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Validità dell’autorizzazione
UFC/kg di mangime completo
Microrganismi
E 1708
Enterococcus faecium
NCIMB 11181
Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di
Forma in polvere:
4 × 1011 UFC/g di additivo
Forma confettata:
5 × 1010 UFC/g di additivo
Vitelli
6 mesi
5 × 108
2 × 1010
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare.
A tempo indeterminato
Suinetti
—
5 × 108
2 × 1010
Per suinetti fino a circa 35 kg.
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare.
A tempo indeterminato
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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