Art. 2

In vigore dal 20 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1). (2)  GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33. (3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). ALLEGATO N. CE Additivo Formula chimica, descrizione Specie o categoria animale Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Validità dell’autorizzazione UFC/kg di mangime completo Microrganismi E 1708 Enterococcus faecium NCIMB 11181 Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di Forma in polvere: 4 × 1011 UFC/g di additivo Forma confettata: 5 × 1010 UFC/g di additivo Vitelli 6 mesi 5 × 108 2 × 1010 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. A tempo indeterminato Suinetti — 5 × 108 2 × 1010 Per suinetti fino a circa 35 kg. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. A tempo indeterminato
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