Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:
In vigore dal 20 lug 2004
1)
Il titolo è sostituito dal testo seguente:
2)
All’, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le modalità di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.»
3)
All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ottenere il riconoscimento per la totalità del periodo cui si applica il presente regolamento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all’. Tuttavia, ai fini del riconoscimento esclusivamente per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo stabilito dallo Stato membro per la presentazione della domanda non può essere posteriore al 30 settembre 2004.»
4)
L’articolo 5 è modificato come segue:
a)
il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;
b)
al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.»
5)
All’articolo 6, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 31 luglio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro approva i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.»
6)
L’articolo 8 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»;
b)
il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.»
7)
L’articolo 9 è modificato come segue:
a)
il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.
Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»;
b)
il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell’1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.»
8)
L’articolo 11 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»;
b)
il testo dei paragrafi 1 bis e 2 è sostituito dal seguente:
«1 bis. Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.
2. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.
Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all’ del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»;
c)
al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:».
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