Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

In vigore dal 19 lug 2004
1) all'articolo 10, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, le spese per l'armamento e l'ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o per i deterrenti acustici;» 2) all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «e) Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure speciali o di emergenza, i massimali dei contributi di cui alle lettere b) e c) possono essere aumentati del 20 %. Inoltre, non si applica l'obbligo di cessazione definitiva delle attività di pesca della nave su cui erano imbarcati i pescatori beneficiari di una misura compensativa, come previsto alla lettera b).» 3) all'articolo 12, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b) o lettera e), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;» 4) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attività intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, comprese le risorse di acqua dolce, ad eccezione del ripopolamento;» 5) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato, compresi statistiche e studi economici.» 6) l'articolo 16 è modificato come segue: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai molluschicoltori nei casi in cui la contaminazione di molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossina marina renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di quattro mesi consecutivi o qualora le perdite subite in seguito alla sospensione della raccolta durante un periodo di forti vendite rappresentino oltre il 35 % del fatturato annuo dell'impresa in questione, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti. La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004 (4) recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e la fine del 2006. (4)  GU L 260 del 6.8.2004, p. 1.»" b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per l'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di EUR o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.» c) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, non si applica l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii).» d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca e di acquacoltura non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3.» 7) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo totale non superiore a 150 000 EUR e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico, da un'organizzazione professionale rappresentativa ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.» 8) l'allegato III è modificato come segue: a) Il punto 1.4, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno cinque anni, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o ai deterrenti acustici. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni comunitarie.» b) il punto 1.4, lettera b), è modificato come segue: — il sottopunto iii) è modificato nel modo seguente: «iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, e/o», — è aggiunto il seguente sottopunto: «iv) l’acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca (5), — L'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile, a meno che il peschereccio non sia soggetto a un piano di recupero e non sia tenuto a cessare la partecipazione all'attività di pesca in questione e a pescare altre specie con attrezzi diversi. In tal caso la Commissione può decidere che la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, nel caso in cui le possibilità di pesca siano notevolmente ridotte da un piano di recupero, può essere considerata una spesa ammissibile.» c) la prima frase del punto 2.1 è sostituita dalla seguente: «Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, il ripristino di fiumi e laghi, comprese le aree di riproduzione e la facilitazione della migrazione verso monte e verso valle delle specie migratorie nonché la sorveglianza scientifica dei progetti.» d) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2.   Acquacoltura a) Ai fini del presente regolamento per “acquacoltura” si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto; b) i responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all'autorità di gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (6). L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l'aiuto pubblico viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP; c) sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (7), nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio; d) i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002, del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (8), anche se utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio; e) tra le misure relative all'acquacoltura contenute nei programmi cofinanziati dallo SFOP è data priorità ai seguenti aspetti: i) sviluppo di tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, ii) miglioramento di attività acquicole tradizionali importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone; iii) ammodernamento di imprese esistenti; iv) misure a vantaggio dell'acquacoltura rientranti nel campo di applicazione degli articoli 14 e 15 del presente regolamento; v) diversificazione delle specie allevate; f) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2, tabella 3, gruppo 3, e fatte salve le aliquote di contributo per le regioni ultraperiferiche, si applicano le seguenti aliquote di contributo: i) per investimenti riguardanti l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o riguardanti progetti di piscicoltura vantaggiosi per l'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e ad almeno il 50 % di tali spese nelle altre regioni. La valutazione dei vantaggi per l'ambiente compete al promotore e viene convalidata dall'autorità di gestione. Se l'aiuto pubblico è concesso, i costi relativi alla suddetta valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP; ii) per investimenti riguardanti la costruzione di nuovi impianti di piscicoltura intensiva non compresi tra le priorità di cui alla lettera e), la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 50 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e ad almeno il 70 % di tali spese nelle altre regioni. (6)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17)." (7)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003." (8)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.»"
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