Art. 2

In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 5).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1325 | Portale Normativo