Art. 2
In vigore dal 16 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
A. NICOLAÏ
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11).
(3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.
(4) GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.
(5) GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2.
(6) GU L 140 del 6.6.2003, pag. 1.
Storico versioni
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