Art. 2

In vigore dal 14 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2004. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19). (3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 14 luglio 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica Tassi di cambio specifici 1 EUR = 7,43899 corone danesi 9,12552 corone svedesi 0,686010 lire sterline
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1291 | Portale Normativo