Art. 2
In vigore dal 14 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2004.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 14 luglio 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
Tassi di cambio specifici
1 EUR =
7,43899
corone danesi
9,12552
corone svedesi
0,686010
lire sterline
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1291:oj#art-2