Art. 4

In vigore dal 14 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è vincolante in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2)  GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1. (3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. (4)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4. (5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. ALLEGATO Numero di registrazione dell’additivo Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo Additivo (denominazione commerciale) Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Periodo di autorizzazione mg di principio attivo/kg di alimento completo Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose «E 756 Alfarma AS Decochinato 60,6 g/kg (Deccox) Composizione dell’additivo Decochinato: 60,6 g/kg Olio di soia deodorato raffinato: 28,5 g/kg Farinette di grano: q.b. 1 kg Sostanza attiva Decochinato C24H35NO5 etil 6-deciclossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-carbosilare Numero CAS: 18507-89-6 Impurità associate: 6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-acido carbossilico: < 0,5 % Metil-6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-carbossilare: < 1,0 % Dietil 4-decilossi-3-etossianilinometilenemalonato: < 0,5 % Polli da ingrasso — 20 40 Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione 17 luglio 2014»
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