Art. 4
In vigore dal 14 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.
(3) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
ALLEGATO
Numero di registrazione dell’additivo
Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo
Additivo (denominazione commerciale)
Composizione, formula chimica, descrizione
Specie animale o categoria di animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Periodo di autorizzazione
mg di principio attivo/kg di alimento completo
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
«E 756
Alfarma AS
Decochinato 60,6 g/kg (Deccox)
Composizione dell’additivo
Decochinato: 60,6 g/kg
Olio di soia deodorato raffinato: 28,5 g/kg
Farinette di grano: q.b. 1 kg
Sostanza attiva
Decochinato
C24H35NO5
etil 6-deciclossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-carbosilare
Numero CAS: 18507-89-6
Impurità associate:
6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-acido carbossilico: < 0,5 %
Metil-6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-carbossilare: < 1,0 %
Dietil 4-decilossi-3-etossianilinometilenemalonato: < 0,5 %
Polli da ingrasso
—
20
40
Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione
17 luglio 2014»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1289:oj#art-4