Art. 3
In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
(3) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.
(4) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 164/2002 (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 9).
(5) GU L 172 del 10.7.2003, pag. 6.
(6) GU C 161 del 10.7.2003, pag. 2.
Storico versioni
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