Art. 2

In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004. Per la Commissione Christopher PATTEN Membro della Commissione (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 24). ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato: 1) Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: a) Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan b) Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania. c) Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh. d) Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia. e) Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi. 2) La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche». a) Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949. b) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1277 | Portale Normativo