Art. 1

Nell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 12 lug 2004
«2.   Qualora la validità del documento di sovvenzione di cui all’articolo 13 si estenda oltre la fine della campagna e la spedizione avvenga durante la campagna successiva, l’importo della sovvenzione, determinato in base alla procedura di cui all’articolo 9, è adeguato, se del caso, sottraendo la differenza tra il prezzo di intervento del risone della vecchia campagna e quello della nuova campagna, senza maggiorazione mensile. 3.   L'adeguamento previsto nel paragrafo 2 è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione previsti dall' del regolamento n. 467/67/CEE. Se inferiore a zero, l’importo della sovvenzione originata da tale adeguamento è riportato a zero.».
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