Art. 1

In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento stabilisce norme transitorie per la vendita di una quantità massima di 25 000 tonnellate di frumento (grano) e 10 000 tonnellate di granoturco provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalle autorità slovacche al 1o maggio 2004 e per l'eventuale ricostituzione di detta scorta.
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