Art. 1

In vigore dal 7 lug 2004
1.   L’utilizzo a fini di trasformazione delle uova da cova del codice NC 0407 00 19, avvenuto tra il 1o marzo e il 31 maggio 2003 per decisione delle autorità olandesi a seguito dell’applicazione della decisione 2003/153/CE, è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75. 2.   Ai sensi della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione di 0,081 euro per uovo da cova per un numero complessivo massimo di 37 040 000 uova.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1249 | Portale Normativo